L’iscrizione e l’ammissione di un allievo di minore età, ai corsi della scuola di sci, determina la nascita di un rapporto contrattuale che comporta, a carico della scuola, l’assunzione degli obblighi di vigilanza e protezione per la sicurezza e l’incolumità dell’allievo. Nel caso di infortunio di quest’ultimo, finanche dovuto a una condotta autolesiva dello stesso, al fine di verificare l’adempimento di tali obblighi da parte della scuola, si applica il regime probatorio configurato dall’art. 1218 c.c., sicché è onere dell’istituto provare che le lesioni occorse durante le lezioni non siano imputabili a un fatto colposo della scuola stessa.
Cassazione Civile, sez. III, 11 giugno 2012, n. 9437